Guida · PSC ASSIEME
La contestazione degli addebiti apre il procedimento disciplinare. Ti dice quale comportamento ti viene attribuito e ti dà il diritto di giustificarti prima che qualcuno decida.
Informazione generale sulle norme: non è un parere legale. Aggiornamento: ottobre 2026.
Nessuna sanzione disciplinare si può infliggere senza contestare gli addebiti e senza aver acquisito e valutato le tue giustificazioni. Lo stabilisce l’articolo 1370 del Codice dell’ordinamento militare.
Il procedimento di corpo va avviato senza ritardo e ha cinque fasi: contestazione, giustificazioni ed eventuali testimoni, valutazione, decisione, comunicazione all’interessato (articolo 1398).
Il primo passo è capire che procedimento hai davanti, di corpo o di stato: cambiano le sanzioni possibili, le garanzie e le strade per opporsi.
Le sanzioni di corpo sono quattro (articolo 1358), dalla più lieve alla più grave.
La sanzione più lieve. È l’unica che non deve essere comunicata per iscritto con una motivazione.
Arriva per iscritto e motivato: la motivazione indica la norma violata, il tempo e il luogo del fatto.
Priva della libera uscita fino a 7 giorni consecutivi.
Obbliga a restare in caserma, a bordo o nel proprio alloggio fino a 15 giorni, solo per i comportamenti elencati dall’articolo 751 del regolamento.
Le sanzioni di stato toccano il rapporto di impiego e sono quattro (articolo 1357): sospensione disciplinare dall’impiego da 1 a 12 mesi, sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da 1 a 12 mesi, cessazione dalla ferma o dalla rafferma, perdita del grado per rimozione.
Il procedimento di stato comincia con l’inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti (articolo 1376). Per gli ufficiali dell’Arma la dispone il Comandante generale.
I tempi sono fissati dall’articolo 1392. Per un’infrazione senza processo penale la contestazione va fatta entro 60 giorni dalla fine degli accertamenti preliminari, e il procedimento si estingue se passano 90 giorni dall’ultimo atto senza altre attività. Dopo una sentenza penale irrevocabile, la contestazione va fatta entro 90 giorni da quando l’amministrazione l’ha conosciuta per intero, e il procedimento va chiuso entro 270 giorni.
Quattro passi, dal momento in cui ricevi la contestazione.
Guarda quale fatto ti viene attribuito, quando e dove. La decisione finale dovrà indicare proprio la norma violata, il tempo e il luogo.
Hai diritto a giustificarti, e le tue giustificazioni vanno valutate prima di decidere. Puoi indicare testimoni e documenti.
Per la consegna di rigore e per i procedimenti di stato hai diritto a un militare difensore.
Dalla comunicazione della sanzione partono i termini per opporsi: il primo è di 30 giorni.
Il difensore si sceglie fra i militari in servizio; se non lo indichi, viene nominato d’ufficio. Un militare può difendere al massimo sei volte in dodici mesi, non riceve compensi ed è tenuto al segreto d’ufficio (articolo 1370).
Queste regole non valgono per richiamo, rimprovero e consegna. Valgono per la consegna di rigore: prima di infliggerla il comandante deve sentire una commissione di tre militari, due di grado superiore e un pari grado, e il loro parere non lo vincola (articoli 1399 e 1400).
Nel procedimento di stato puoi farti assistere, a tue spese, anche da un avvocato del libero foro, oltre che dal militare difensore.
Contro una sanzione ci sono tre strade, ognuna con il suo termine.
Per le sanzioni di corpo c’è una regola in più, scritta nell’articolo 1363 del Codice: prima serve il ricorso gerarchico. Al TAR o al Presidente della Repubblica si arriva dopo la decisione, oppure quando sono passati 90 giorni dalla presentazione. Puoi comunque chiedere il riesame della sanzione.
Per una sanzione decide il TAR della tua sede di servizio; per un reato militare, il tribunale militare della zona. Nelle pagine per provincia trovi chi decide e come chiedere assistenza:
Si presenta entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione, come prevede il decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971. Decide l’autorità gerarchicamente superiore a chi ha emesso la sanzione. Senza risposta dopo 90 giorni, il ricorso si intende respinto.
Il termine corre dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto. È competente il TAR del luogo della tua sede di servizio.
Si rivolge al Presidente della Repubblica, contro atti definitivi e solo per motivi di legittimità. Non è ammesso se hai già fatto ricorso al giudice.
Il procedimento disciplinare va avanti anche se per gli stessi fatti è aperto un procedimento penale. Se però riguarda atti compiuti nello svolgimento delle funzioni, per adempiere doveri di servizio, non si avvia o resta sospeso fino alla fine del penale (articolo 1393).
Se dopo la sanzione arriva un’assoluzione irrevocabile perché il fatto non sussiste o perché non l’hai commesso, puoi chiedere la riapertura del procedimento disciplinare entro 6 mesi.
Pianeta Sindacale Carabinieri, PSC ASSIEME, offre la tutela legale per gli associati. La Voce dei Carabinieri è il suo sito informativo.
La tutela legale degli associati ha un massimale annuo fino a 20.000 euro, senza franchigia.
Se scegli il legale di PSC ASSIEME, le spese vengono anticipate.
PSC ASSIEME è iscritta nell’elenco delle associazioni sindacali tra militari del Ministero della Difesa.
Entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sanzione, oppure da quando ne hai avuto piena conoscenza.
No. Contro le sanzioni di corpo serve prima il ricorso gerarchico; al TAR si va dopo la decisione o dopo 90 giorni dalla presentazione.
Sì, a tue spese, oltre al militare difensore.
No: è l’unica sanzione di corpo che non va comunicata per iscritto e motivata.
L’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione.
Con un’assoluzione irrevocabile perché il fatto non sussiste o non l’hai commesso, puoi chiedere entro 6 mesi di riaprire il procedimento disciplinare.
Parlane con PSC ASSIEME: per gli associati la tutela legale comprende l’anticipo delle spese con il legale dell’associazione.